Senza scopo di lucro

Non è noto a molti che esiste una sentenza (la n. 1652), con cui la Corte di Cassazione penale ha stabilito che la diffusione di brani musicali tramite web radio non costituisce violazione della legge sul diritto d’autore, né comporta l’obbligo di corrispondere i cosiddetti “diritti connessi” alla SCF (Consorzio Fonografici), qualora l’attività sia totalmente priva di scopo di lucro.

La pronuncia dei giudici di legittimità ha confermato le precedenti decisioni di merito, rigettando l’ipotesi d’accusa secondo cui l’emittente “lavocedivenezia” generasse profitto. Nello specifico, è stata esclusa la sussistenza di un ritorno economico sia dalla presenza di banner pubblicitari relativi a Organizzazioni Non Governative (ONG), sia dal collegamento ipertestuale presente sul sito di una testata giornalistica omonima, dal quale non vi era alcun obbligo di transito per accedere alla radio.

Il caso di specie ha evidenziato come la gestione dell’emittente, nata a seguito di un corso di giornalismo studentesco, comportasse per il responsabile unicamente dei costi di sostentamento a fronte di zero ricavi, confermando la totale buona fede del soggetto, il quale aveva peraltro regolarmente corrisposto la licenza SIAE.

Sotto il profilo strettamente giuridico, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità penale per inesistenza del fine di lucro, elemento costitutivo essenziale per la configurabilità del reato previsto dall’articolo 171-ter della Legge 633/1941.

In termini generali, la sentenza ribadisce la netta distinzione tra i canali di remunerazione dell’opera musicale:

Diritti SIAE: Spettanti ad autori ed editori, sempre dovuti.

Diritti Connessi (SCF): Spettanti a produttori fonografici e artisti interpreti, non esigibili in assenza di una finalità lucrativa.

Il principio di diritto sancito prevede pertanto che l’attività di diffusione radiofonica online non sia soggetta a sanzione penale né a obblighi verso la SCF se da essa non derivano profitti.

 

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